![]() | DIRETTIVA 2004/42/CE - Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n.161 guida all'applicazione |
Guida all'applicazione della Direttiva CEE 2004/42/CE e D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161, che recepisce la Direttiva Direttiva 2004/42/CE Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161 Classificazione dei prodotti, esempi di etichettatura Il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 N. 161 Il Decreto recepisce la Direttiva Il Decreto Legislativo N. 161, entrato in vigore il 17 maggio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 100 del 2 maggio 2006 recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici che siano dichiarate per l'utilizzo in edilizia e in taluni prodotti per carrozzeria. ![]() Le finalità del Decreto Questo decreto ha la finalità precipua di prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei COV sulla formazione di inquinanti fotochimici e in primis dell’ozono troposferico, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2004/42/CE. Quando si applica il Decreto Si applica solo se sono presenti insieme le seguenti condizioni: 1) che i prodotti immessi sul mercato siano inclusi nell’Allegato I e II della Direttiva 2) che questi prodotti siano dichiarati essere destinati ad essere applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti (fa fede quanto effettivamente riportato sulla confezione del prodotto in merito alla funzione assegnata al prodotto stesso). Le definizioni secondo il Decreto COV composto del carbonio con un punto di ebollizione inferiore o uguale a 250°C CONTENUTO DI COV la massa di composti organici volatili (espressa in g/l) nella formulazione del prodotto pronto all'uso, priva della parte che in fase di essiccamento può reagire chimicamente formando parte del rivestimento RIVESTIMENTO qualsiasi preparato utilizzato per ottenere una pellicola da applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una determinata superficie. RIVESTIMENTO A BASE ACQUOSA (BA) rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua. RIVESTIMENTO A BASE SOLVENTE (BS) rivestimento la cui viscosità è regolata attraverso l'utilizzo di solventi organici. PITTURE E VERNICI rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti. IMMISSIONE SUL MERCATO qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, inclusi gli intermediari, i grossisti, i rivenditori finali o gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario. PRODUTTORE colui che produce i prodotti inclusi nel decreto, pronti o non pronti all’uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale comunitario, chi effettua su tali prodotti operazioni di miscelazione se il risultato finale è diverso dal prodotto originale. CLAIM la sua funzione espressamente dichiarata conforme al suo effettivo utilizzo. Le responsabilità del produttore Accertarsi che il CLAIM del prodotto riconduca lo stesso al campo di applicazione del decreto e che il medesimo sia incluso nella Direttiva. Verificare il rispetto dei limiti di concentrazione di COV e la corretta etichettatura del prodotto immesso sul mercato. Assicurare la chiarezza delle istruzioni che eventualmente accompagnano l’imballaggio (diluizione, miscelazione, ecc.). Le responsabilità della rete di distribuzione Fatte salve le responsabilità del produttore in materia di etichettatura ed altro, il Decreto, indica, anche nei successivi gradi di distribuzione (grossisti, distributori, ecc.) una specifica responsabilità. Ne deriva che il fabbricante del prodotto verniciante non può essere ritenuto responsabile delle operazioni condotte successivamente da soggetti a valle della fase produttiva, ove a questi soggetti abbia fornito tutte le indicazioni richieste dalle leggi vigenti in materia. Le sanzioni in caso di immissione sul mercato di prodotti non idonei L’immissione sul mercato di prodotti con un contenuto di COV superiore ai limiti previsti dall’Allegato II della Direttiva è punito penalmente con: arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 Euro (tale prescrizione riguarda sia i produttori sia chi effettua miscelazioni). Le sanzioni in caso di etichettatura non idonea Chiunque alteri l’etichetta è punibile con l’arresto fino a 2 anni o con l’ammenda da 10.000 a 50.000 Euro. Chiunque immetta sul mercato dei prodotti con etichette incomplete o alterate sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 Euro Le etichette con valori dichiarati di COV inferiori a quelli reali del prodotto, ma inclusi nei limiti previsti saranno sottoposte esclusivamente a sanzioni amministrative. Le tempistiche riguardo i prodotti con contenuto COV superiore ai limiti previsti Il Decreto n. 161 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007 tenendo presente che: I prodotti elencati nell’Allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell’Allegato II possono essere immessi sul mercato nei 12 mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data, senza etichetta. Questo significa che solo nel corso del 2007 i prodotti fabbricati nel 2006 potranno essere venduti dal produttore e dai rivenditori senza l’apposita etichetta prevista dalla Direttiva. Direttiva 2004/42/CE Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161 Classificazione dei prodotti, esempi di etichettatura |