![]() | DIRETTIVA 2004/42/CE - Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n.161 guida all'applicazione |
Guida all'applicazione della Direttiva CEE 2004/42/CE e D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161, che recepisce la Direttiva Direttiva 2004/42/CE Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161 Classificazione dei prodotti, esempi di etichettatura cov_guida-applicazione.pdf Contenuti principalidellaDIRETTIVA 2004/42/CE Cosa si propone la Direttiva La Direttiva relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV - in inglese VOC) dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici si propone di evitare l’immissione sul mercato dell'edilizia e della carrozzeria di alcuni prodotti che, per effetto dell’elevato contenuto di composti organici volatili potrebbero contribuire all’inquinamento atmosferico, causando un aumento di ozono e di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera o che potrebbero incidere su alcuni processi chimici di acidificazione in atmosfera.
Cosa impone la Direttiva La Direttiva subordina l’immissione sul mercato delle pitture ed i rivestimenti utilizzati in edilizia a: un contenuto massimo di COV diverso per ogni categoria specifici obblighi di etichettatura include diverse sanzioni delinea i metodi analitici di calcolo del tasso di COV definisce i valori limite per le diverse sottocategorie di prodotti, già a partire dal 1° gennaio 2007 fissa a partire dal 1° gennaio 2010 ulteriori limiti per le stesse categorie, molto più gravosi da rispettare Gli obblighi di etichettatura La Direttiva introduce l’obbligo di apporre sui prodotti inclusi nel suo ambito di applicazione un’apposita etichetta da cui risultino evidenti alcune informazioni basilari: la natura del prodotto ed il relativo contenuto di COV prescrizioni che si andranno ad aggiungere a quelle già previste in materia di etichetta e di istruzioni per l’uso dalla vigente normativa a tutela dei consumatori e dei lavoratori. Fino a quando possono essere venduti i prodotti fuori norma I prodotti aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti dalla Direttiva potranno essere immessi sul mercato nei 12 mesi successivi alla data di applicazione della Direttiva (1.1.2007) solo se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data. Poi non potranno più essere venduti. I prodotti aventi un contenuto di COV inferiore ai valori limite previsti dalla Direttiva potranno essere venduti senza l'apposita etichetta durante tutto il 2007 purché fabbricati entro il 31.12.2006; dal 1.1.2008 dovranno riportare la relativa etichetta Le sanzioni in caso di vendita di prodotti fuori norma In caso di immissione sul mercato di prodotti aventi un contenuto di COV superiori ai valori limiti previsti o di contraffazione dell’etichetta, la sanzione stabilita dalle normative vigenti in materia prevede - arresto fino a 2 anni o - ammenda da 10.000 a 50.000 Euro L’etichettatura in dettaglio A partire dal 1° gennaio 2007 l’etichetta CE dei prodotti soggetti alla Direttiva dovrà perentoriamente portare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni: TIPO DI PRODOTTO secondo le definizioni contenute nell’Allegato I della Direttiva VALORE LIMITE previsto dall’Allegato II, espresso in g/l. CONTENUTO MASSIMO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) espresso in g/l, nel prodotto pronto all’uso. Direttiva 2004/42/CE Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161 Classificazione dei prodotti, esempi di etichettatura |