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Congresso
Londra 2008
Coperture a verde e normativa
Riduzione
dell'Impatto Edilizio (RIE)
Giardini pensili e risparmio
Nasce
“Casa verde”
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Giardini
pensili
Coperture a verde e normativa
DPR 02/04/2009
“Regolamento recante attuazione dell’articolo 4, comma
1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, concernente l’attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia”.
L’inserimento delle coperture a verde nelle norme per il
risparmio energetico è un importante risultato raggiunto
grazie all’impegno di AIVEP.
Il fatto che le coperture a verde siano state inserite nel contesto
del risparmio energetico estivo dovrebbe semplificare la documentazione
da presentare per ottenere lo sgravio Irpef del 55%.
Pubblichiamo un estratto con le due parti che fanno riferimento
alle coperture a verde del DPR 02/04/2009.
ART. 2
(Definizioni)
Comma 5):
Coperture a verde, si intendono le coperture
continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in
grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche
della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate
tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno
strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di
specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture
a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta,
coperture a verde intensivo.
ART. 4
(Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche
degli edifici e degli impianti)
Comma 18)
... il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna
degli ambienti ...
Lettera c):
utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche
distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale
dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione
non sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi
di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13 dell’articolo
5 decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori
di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti
opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in
alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche
innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano
di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti
in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare.
In tale caso deve essere prodotta una adeguata documentazione
e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti
l’equivalenza con le predette disposizioni.
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